L’art.173 del D.Lgs. 81/2008 riporta le seguenti definizioni:
videoterminale: schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato
posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante
lavoratore: colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
Non sono considerati videoterminali i visori e i display di apparecchiature complesse che mostrano le risultanze o le configurazioni dell’apparato stesso.
La postura del lavoratore deve essere corretta al fine di ridurre la possibilità di insorgenza di patologie a carico del sistema muscolo – scheletrico e in generale all’organismo. Una scorretta postura incide infatti anche sull’aspetto psicologico di benessere e sugli apparati respiratorio e digestivo. Eventuali tensioni muscolari indesiderate o compressioni a livello del cavo popliteo, dei polsi e degli avambracci, possono inoltre determinare disturbi alla circolazione sanguigna e stati infiammatori localizzati e .
Ogni componente della postazione deve possedere i requisiti previsti dalle norme tecniche in materia di ergonomia e postura, consentendo al lavoratore un agevole spostamento, un piano di appoggio ampio e una seduta comoda ed eretta. Le distanze dal monitor, l’appoggio delle braccia, la posizione delle gambe rispetto alla seduta e l’altezza dello sguardo sono fattori essenziali per garantire una corretta posizione e un affaticamento minore di vista e articolazioni. E’ prevista una pausa di 15 minuti, ogni 2 ore di lavoro continuato al videoterminale, tempo entro il quale dedicarsi ad altra attività di lavoro.