Rif.  INAIL

 

Differenti comparti produttivi comportano la necessità da parte dell’operatore di effettuare attività di movimentazione manuale di carichi. 

Questi, fortemente eterogenei per pesi e dimensioni, possono essere movimentati seguendo modalità, geometrie e frequenze assai diversificate in base alle singole necessità lavorative. Certamente la suddetta attività implica un impegno fisico anche gravoso da parte dell’operatore, con il coinvolgimento in particolare delle strutture osteo-muscolari della colonna vertebrale.

Proprio la movimentazione di carichi può rappresentare una delle cause favorenti l’insorgenza di disturbi e patologie a livello di tale distretto anatomico. Necessario quindi procedere ad una corretta valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi, al fine dell’attuazione di idonei interventi di prevenzione e protezione che vadano a mitigare, se non annullare, eventuali danni a carico degli operatori.

Verranno di seguito fornite una serie di informazioni circa la problematica in esame per vari ambiti produttivi, indicando in proposito, oltre che i riferimenti normativi, anche quanto suggerito dalla letteratura tecnica di settore e da norme tecniche sulla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

 

 

Il d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 dedica il Titolo VI e l’Allegato XXXIII, alla movimentazione manuale di carichi. Pur riprendendo l’impostazione del d.lgs n. 626/1994, introduce alcune significative novità essenzialmente riguardanti il concetto di patologie da sovraccarico biomeccanico, gli obblighi del datore di lavoro ed il riferimento all’utilizzo di Norme Tecniche della serie ISO 11228 o buone prassi o linee guida al fine dell’analisi e della gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico. Il suddetto decreto legislativo è stato poi aggiornato dal d.lgs. n. 106/2009, comunque non sugli aspetti tecnici sostanziali né specificatamente per quanto concerne la trattazione della movimentazione manuale dei carichi.

 

 

Risulta necessario preventivamente alla valutazione del rischio, procedere ad un’accurata analisi organizzativa dell’attività lavorativa (compito) in esame, al fine della puntuale definizione delle caratteristiche e peculiarità delle azioni di sollevamento portate a termine.

È indispensabile distinguere le differenti modalità di movimentazione seguite, in funzione della tipologia degli oggetti sollevati, delle geometrie e delle sequenze di movimentazione, ovvero della presenza o meno ed estensione di pause e momenti di recupero. In particolare l’entità dei carichi movimentati, come anche le frequenze di sollevamento, risultano rappresentare alcune fra le variabili di maggiore “peso” da considerare e stimare.

Le movimentazioni valutabili, come indicato da numerosi studi illustrati dalla letteratura tecnica, devono coinvolgere carichi pari a 3 kg o superiori, dal momento che il sollevamento di pesi inferiori al suddetto valore non risulta essere generalmente correlabile a rischi per il rachide, specificatamente per il tratto lombare dello stesso.

L’equazione RNLE (Revised NIOSH Lifting Equation), in particolare, consente di definire la dannosità delle attività di movimentazione manuale di carichi per l’operatore che le esegue, risultando valida esclusivamente per quelle effettuate nell’arco delle 8 ore di lavoro giornaliere, che sottintendono il mantenimento della postura eretta da parte dell’operatore. L’equazione non tratta del mantenimento di oggetti (senza camminare), delle azioni di spinta e traino e dei sollevamenti effettuati in posizione assisa, con una mano o da parte di due o più operatori. Concerne, inoltre, la movimentazione di oggetti di peso pari a 3 kg o superiore.

Ai fini della sua applicabilità devono inoltre essere soddisfatte alcune condizioni, rappresentate principalmente dalla presenza di condizioni microclimatiche accettabili (19 < T < 36°C; 35 < UR < 50%), dalla disponibilità di pavimentazioni idonee e contestualmente dall’utilizzo di calzature che garantiscano un idoneo coefficiente di attrito fra piede e pavimento (> 0,4), dalla necessità che il sollevamento venga compiuto con due mani, non in modo brusco, con il carico sollevato non eccessivamente freddo o caldo o caratterizzato da un contenuto instabile ed in assenza di dispendio energetico dovuto ad altre attività.

Punto di partenza per lo sviluppo dell’equazione RNLE del NIOSH è stata l’identificazione dei valori limite di carico per i dischi intervertebrali a livello del rachide lombare che si sviluppano a seguito delle operazioni di sollevamento, in funzione delle varie modalità di svolgimento delle stesse. Tali valori risultano essere stati definiti a 350 kg come limite d’azione e 650 kg come limite massimo.

L’equazione e i suoi recenti aggiornamenti permettono di procedere alla valutazione delle azioni di sollevamento coinvolgenti una sola tipologia di carico, che viene movimentato sempre seguendo le medesime geometrie (compiti semplici), oppure di quelle azioni che sottintendono la movimentazione di varie tipologie di carichi (differenti per dimensioni e pesi) secondo geometrie anch’esse varie (compiti compositi, variabili e sequenziali).