DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Collettiva (DPC)
Dispositivi che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute dei lavoratori nel loro complesso o di gruppi di lavoratori esposti a un rischio specifico.
Sono accorgimenti di natura impiantistica e dunque non in dotazione personale ai singoli lavoratori.
La gerarchia della protezione dai rischi prevede che la protezione collettiva sia da prediligere rispetto alla protezione individuale, la quale interviene solo per l’entità residua di rischio.
es. Cappe chimiche/biologiche, impianti di estinzione automatica degli incendi, porte tagliafuoco, armadi ventilati di sicurezza, gruppi di continuità, segnaletica di sicurezza, messa a terra, evacuatori di fumi e gas
Individuale (DPI)
Dispositivi che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute del singolo lavoratore e sono di norma indossabili.
Come per la protezione collettiva, i DPI sono specificamente individuati in funzione del tipo di rischio a cui il lavoratore è esposto.
es. guanti, occhiali protettivi, elmetto con visiera antincendio, auto respiratori, maschere a filtro, camici protettivi, calzature antinfortunistiche