Secondo le norme vigenti (art.107 D.Lgs. 81/08), per lavoro in quota, si definisce qualunque attività svolta esponendo il lavoratore a rischio di caduta da un’altezza di oltre due metri e possibilità di infortuni gravi o mortali.

Il piano stabile può essere il terreno, il pavimento, un tetto, un ponteggio o qualsiasi altra superficie che offre un appoggio sicuro. 

Per questo motivo, è fondamentale adottare misure di sicurezza adeguate, che includono:

    • Protezione collettiva: prioritaria rispetto a quella individuale (es. ponteggi, parapetti, reti, linee vita).
    • Protezione individuale: DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) come imbracature, cordini, moschettoni.

Al fine di garantire l’opportuna adozione delle misure di prevenzione e protezione, è dunque prevista l’obbligatorietà della formazione specifica per i lavoratori che svolgono attività in quota, con contenuti legati all’utilizzo dei DPI e delle attrezzature di lavoro.

Anche i lavori svolti con l’ausilio di scale dotate oltre tre gradini, richiedono alcune considerazioni e l’adozione di accorgimenti al fine di evitare eventuali cadute:

  • verifica dell’efficienza ed integrità della scala prima dell’utilizzo (presenza dei piedi antiscivolo, delle staffe contro la sovra-apertura, solidità dei gradini)
  • posizionamento idoneo della scala su superficie stabile, non scivolosa, piana, sgombra da oggetti e ostacoli
  • utilizzo di calzature prive di tacchi per consentire l’appoggio completo del piede
  • scale con gradini sufficientemente accessibili, correttamente calpestabili e certificate secondo la norme UNI EN 131,   facilmente rilevabile dall’etichettatura apposta sulla medesima
  • mantenimento di almeno una mano libera durante la salita e la discesa al fine di ancorarsi saldamente ai cosciali della scala ed evitare accidentali cadute
  • utilizzo di abbigliamento idoneo al fine di evitare occasioni di inciampo (gonne o pantaloni molto lunghi e molto ampi)
  • completa apertura della scala (completa distensione del piano sicuro di appoggio)
  • trasporto limitato in quantità e in condizione di sicurezza, di oggetti durante la salita e la discesa.