Gli Addetti locali alla sicurezza, di seguito denominati Addetti locali, sono nominati dal Responsabile di Struttura ai sensi dell’art. 4 del DR n. 1007 del 18/10/2004, Regolamento dell’Università degli Studi di Pavia per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. La nomina deve essere accetta dall’interessato.
Compiti e funzioni dell’Addetto locale sono definiti all’art. 10 del predetto regolamento.
L’addetto locale, di concerto con il Responsabile della Struttura ed i Responsabili delle attività, collabora con il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione, con riferimento alla/e Struttura/e di propria competenza, per:
1. individuare i pericoli, i rischi e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione della Struttura
2. elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure
3. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
4. suggerire eventuali ulteriori esigenze da soddisfare ai fini della formazione ed informazione alla sicurezza dei lavoratori, compresi gli studenti
5. fornire al personale afferente tutte le informazioni e disposizioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro relative alla struttura
6. verificare l’efficacia e l’efficienza della gestione della sicurezza, anche con riferimento agli specifici incarichi attribuiti dal Responsabile di Struttura ai diversi soggetti preposti (addetti emergenza, primo soccorso, registrazione controlli antincendio, vigilanza ed accertamento divieto di fumo, ecc.).
Per lo svolgimento di tali compiti l’Addetto locale riceve informazione/formazione adeguate e aggiornamenti periodici, sulla base di programmi definiti dal Servizio di Prevenzione e Protezione